Novità per gli Enti del Terzo Settore

ECCO UNA SINTESI

bilanci Art.35 decreto “CURA ITALIA”

Organizzazioni Di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Onlus:

  • iscritte nei rispettivi registri
  • per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (dal 1/02 al 31/07/20)

avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per approvare il proprio bilancio.

statuti Art.35 decreto “CURA ITALIA”

Slitta al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alla nuova normativa del terzo settore (D.Lgs. n.117/2017) per Organizzazioni Di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus validamente costituiti prima del 3 agosto 2017 e iscritti nei rispettivi registri.

adempimenti fiscali e tributari Art.61-62 decreto “CURA ITALIA”

Il versamento delle ritenute è sospeso fino al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 .
Gli altri adempimenti tributari, i quali hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (esempio scadenza modello EAS).

volontari D.L. 9 marzo 2020 n.14

Per fronteggiare l’emergenza, per il periodo dal 1/02 al 31/07/20, non si applica il regime di incompatibilità di cui all’art.17, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017: si tratta di uno dei principi cardine del volontariato, per cui il “volontario opera in modo personale, spontaneo e gratuito”.

Cosa cambia:

  • i volontari possono intrattenere anche rapporti di lavoro di qualsiasi tipo con l’ente nel quale svolgono la propria attività;
  • i lavoratori possono anche svolgere attività di volontariato, in qualità di volontario, nell’ente nel quale lavora.

Rimane invariato il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione ad associati, lavoratori ecc..

lavoratori Art.22 decreto “CURA ITALIA”

Gli Enti del Terzo Settore possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Decreto CURA ITALIA, Novità, Terzo Settore

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